Se sei nel direttivo di una Pro Loco, di un comitato festeggiamenti o di un’associazione parrocchiale, probabilmente in questi mesi hai sentito parlare della riforma fiscale del Terzo Settore e ti sei fatto una domanda molto concreta: devo cambiare qualcosa nel modo in cui organizzo la sagra?
La risposta breve è sì, qualcosa cambia davvero. Non riguarda i permessi che già conosci — SCIA, SUAP, SIAE, ASL — quelli restano lì dove sono. Riguarda invece il modo in cui la tua associazione deve trattare fiscalmente gli incassi della sagra. Vediamo con ordine cosa è successo e cosa devi controllare prima del prossimo evento.
Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2026?
Dal 1° gennaio 2026 sono diventate pienamente operative le norme fiscali del Titolo X del Codice del Terzo Settore (il decreto legislativo 117/2017), dopo che la Commissione Europea aveva dato il proprio via libera con una comfort letter nel marzo 2025 e il decreto legge 84/2025 ne aveva fissato la decorrenza definitiva. In pratica, dopo anni in cui queste regole erano sospese in attesa di autorizzazione europea, ora si applicano per davvero a tutti gli enti iscritti al RUNTS — comprese Pro Loco, associazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS).
Per chi organizza sagre, il punto più delicato è uno: capire se gli incassi della sagra vengono considerati attività commerciale oppure no, perché da questo dipende come vanno trattati fiscalmente.
La mia sagra è un’attività commerciale o no?
Il criterio lo stabilisce l’articolo 79 del Codice: un’attività di interesse generale è considerata non commerciale quando è gratuita oppure quando i corrispettivi richiesti non superano i costi effettivamente sostenuti per realizzarla. Se il banco gastronomico della sagra genera un ricavo che copre solo le spese vive dell’evento, resti nel perimetro non commerciale. Se invece l’attività produce un margine sistematico, rientra tra le attività commerciali e va gestita — e tassata — come tale.
Su questo punto la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha fornito i primi chiarimenti operativi, ma il tema resta delicato: diverse associazioni segnalano il rischio concreto di vedersi equiparare la sagra a un’attività commerciale, con tutto quello che ne consegue in termini di IVA e adempimenti. Se la tua sagra genera un incasso rilevante rispetto alle spese, è il momento di parlarne con un commercialista che segua enti del Terzo Settore, prima e non dopo l’evento.
La mia associazione era una Onlus: cosa devo fare?
Dal 1° gennaio 2026 la qualifica di Onlus non esiste più. Se la tua associazione era iscritta all’Anagrafe delle Onlus, avevi tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare domanda di iscrizione al RUNTS. In alternativa, dovevi devolvere l’incremento di patrimonio accumulato da quando avevi ottenuto la qualifica di Onlus.
Se questo passaggio non è ancora stato fatto, è la prima cosa da sistemare: senza iscrizione al RUNTS la tua associazione non ha più accesso al regime fiscale agevolato riservato agli enti del Terzo Settore.
Posso ancora usare il regime forfettario della legge 398?
Qui c’è un cambiamento che riguarda direttamente moltissime Pro Loco. Il vecchio regime forfettario della legge 398/1991, storicamente usato da tante associazioni per gestire in modo semplificato gli incassi di sagre ed eventi, non è più applicabile agli enti iscritti al RUNTS. Resta valido solo per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) che scelgono di non iscriversi al RUNTS.
Se la tua Pro Loco o associazione è iscritta al RUNTS, al suo posto ci sono due nuovi regimi forfettari pensati apposta per gli enti del Terzo Settore:
- Articolo 80 del Codice — regime forfettario generale per l’ente non commerciale, con coefficienti di redditività ridotti applicati ai ricavi. È accessibile a chi resta sotto la soglia di 85.000 euro di proventi commerciali.
- Articolo 86 del Codice — regime forfettario dedicato alle attività commerciali svolte da APS e ODV, quindi pensato proprio per situazioni come una sagra che genera un margine.
La mia sagra è organizzata dalla parrocchia: valgono le stesse regole?
Qui serve una distinzione che genera molta confusione tra i volontari. La parrocchia in sé non può iscriversi al RUNTS e diventare un ente del Terzo Settore, perché resta un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, non un ente associativo. Quello che una parrocchia può fare è aprire un “ramo ETS”: una sezione distinta, con contabilità separata e patrimonio dedicato, riservata alle attività di interesse generale — tra cui rientrano anche sagre e feste. Per aprirlo serve però l’autorizzazione canonica della diocesi, con un regolamento specifico: non è una scelta che il parroco o il comitato feste possono prendere da soli.
Cosa significa in pratica per te:
- Se la sagra è organizzata direttamente dalla parrocchia, senza un’associazione distinta, tutto quello che ho descritto sopra (RUNTS, regimi forfettari degli articoli 80 e 86) si applica solo se la parrocchia ha già attivato un ramo ETS. In caso contrario, la parrocchia resta soggetta al regime fiscale ordinario degli enti non commerciali previsto dal TUIR, non a quello del Codice del Terzo Settore.
- Molte sagre parrocchiali, però, sono organizzate da un comitato o associazione autonoma (ad esempio un “Comitato Festa di San [Nome]” costituito come associazione a sé): in questo caso è quel soggetto giuridico, distinto dalla parrocchia, a poter valutare l’iscrizione diretta al RUNTS come qualunque altra associazione.
Se non sei sicuro di quale sia la situazione della tua realtà, il primo passo è chiedere alla diocesi se esiste già un ramo ETS attivo, oppure verificare se il comitato che organizza l’evento è un’associazione registrata a parte.
Cosa cambia a livello pratico per chi tiene i conti dell’associazione?
Con la riforma aumentano gli obblighi di rendicontazione e trasparenza. In concreto, prima della prossima sagra conviene:
- Classificare fin da subito le entrate previste distinguendo tra attività non commerciale (offerte, quote associative, corrispettivi che coprono solo i costi) e attività potenzialmente commerciale (banchi gastronomici con margine, sponsorizzazioni, biglietti)
- Verificare che l’iscrizione al RUNTS sia aggiornata e coerente con lo statuto dell’associazione
- Tenere una contabilità separata e tracciabile per l’evento, così da poter dimostrare — se richiesto — che i corrispettivi non superano i costi
- Confrontarsi con un commercialista esperto di enti non profit prima di stampare il programma della sagra, non a bilancio chiuso
Quello che invece NON cambia
Vale la pena dirlo chiaramente, perché genera confusione: la riforma del Terzo Settore riguarda il lato fiscale. Restano del tutto invariati gli adempimenti che già conosci per organizzare l’evento:
- La SCIA da presentare al Comune tramite lo sportello SUAP per la somministrazione di alimenti e bevande
- L’eventuale occupazione di suolo pubblico, se la sagra non si svolge su area privata
- Il permesso SIAE, se sono previste musica dal vivo o riproduzione di musica registrata
- La comunicazione all’ASL e il rispetto del piano HACCP, con almeno un referente formato
Questi restano permessi comunali e sanitari, indipendenti dalla forma fiscale dell’associazione: valgono allo stesso modo per una Pro Loco, un comitato o una parrocchia.
In sintesi: la checklist prima della prossima sagra
- Verifica che l’associazione sia regolarmente iscritta al RUNTS
- Stima in anticipo se gli incassi copriranno solo i costi o genereranno un margine
- Scegli, con il tuo commercialista, il regime fiscale più adatto (art. 80 o art. 86 del Codice)
- Tieni una contabilità separata e documentata per l’evento
- Occupati in parallelo dei permessi “operativi”: SCIA/SUAP, SIAE, ASL/HACCP
Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza fiscale personalizzata: la classificazione della tua sagra come attività commerciale o non commerciale dipende dai numeri concreti della tua associazione, quindi verificala sempre con un commercialista prima dell’evento.
Fonti: Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) · Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84 · Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.